Data pubblicazione: 24.05.2022
Data aggiornamento: 31.01.2023

Accesso civico

L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, consiste nel diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che la Società ha l’obbligo di pubblicare, ai sensi dell’art. 2-bis, c. 3 del medesimo D.Lgs n. 33/2013 e della Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/17, sul proprio sito internet e può essere esercitato rivolgendosi al Referente della trasparenza.

Il Referente della trasparenza è il dott. Matteo Colombi.

Il recapito appositamente dedicato alla presentazione di dette istante è il seguente:

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Referente della trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni (D. Lgs. 104/2010, art. 116).

Riepilogo Istanze ex art.5 del D.Lgs. 33/13 nel corso del 2022 (visualizza documentazione)

Correlati